Art. 6
Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici
In vigore dal 13 mar 2024
Quadro europeo di interoperabilità e quadri di interoperabilità specialistici
1. Il comitato elabora un QEI e lo presenta alla Commissione ai fini dell’adozione. Qualora la Commissione adotti il QEI, lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il QEI fornisce un modello e una serie di raccomandazioni sull’interoperabilità giuridica, organizzativa, semantica e tecnica, nonché la sua governance, rivolti a tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento al fine di agevolare le interazioni tra i soggetti attraverso i loro sistemi informativi e di rete. Il QEI è preso in considerazione nella valutazione dell’interoperabilità di cui all'« e all’allegato.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare altri quadri di interoperabilità (quadri di interoperabilità specialistici) che rispondono alle esigenze di specifici settori o livelli amministrativi. I quadri di interoperabilità specialistici sono basati sul QEI. Il comitato valuta l’allineamento dei quadri di interoperabilità specialistici con il QEI. La Commissione pubblica i quadri di interoperabilità specialistici sul portale «Europa interoperabile».
4. Qualora uno Stato membro elabori un quadro nazionale di interoperabilità e altri orientamenti, strategie o politiche nazionali pertinenti, esso tiene nella massima considerazione il QEI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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