Art. 8

Portale «Europa interoperabile»

In vigore dal 13 mar 2024
Portale «Europa interoperabile» 1.   La Commissione mette a disposizione un portale come punto di accesso unico per le informazioni relative all’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei (portale «Europa interoperabile»). Il portale «Europa interoperabile» è accessibile elettronicamente a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, e tale accesso è gratuito. Il portale «Europa interoperabile» presenta almeno le funzioni seguenti: a) fornire accesso alle soluzioni per un’Europa interoperabile, in modo intuitivo e con possibilità di consultazione almeno per Stato membro e per servizio pubblico; b) fornire accesso a soluzioni di interoperabilità diverse dalle soluzioni per un’Europa interoperabile, quali le soluzioni: i) condivise conformemente all’, paragrafo 3; ii) previste a titolo di altre politiche dell’Unione; iii) pubblicate su altri portali, cataloghi o archivi collegati al portale «Europa interoperabile»; c) fornire accesso alle specifiche tecniche delle TIC ammissibili come riferimento a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1025/2012; d) fornire accesso alle informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità di cui agli qualora sia stato individuato un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725, e accesso alle informazioni sui meccanismi di risposta per attenuare tempestivamente tale rischio, tra cui, all’occorrenza, la divulgazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; e) promuovere lo scambio di conoscenze tra i membri della comunità per un’Europa interoperabile di cui all’, ad esempio fornendo un sistema di feedback per esprimere un punto di vista sulle misure proposte dal comitato o per formulare il proprio interesse a partecipare alle azioni connesse all’attuazione del presente regolamento; f) fornire un elenco delle migliori pratiche e condividere le conoscenze a sostegno dell’interoperabilità, compresi se del caso opportuni orientamenti sugli appalti pubblici, sulla cibersicurezza, sull’integrazione informatica e sulla governance dei dati; g) fornire accesso ai dati risultanti dal monitoraggio relativo all’interoperabilità effettuato a norma dell’; h) consentire ai cittadini, alle imprese, in particolare alle PMI, e alle organizzazioni della società civile di fornire un feedback sui contenuti pubblicati. 2.   Il comitato può proporre alla Commissione di pubblicare sul portale «Europa interoperabile» altre soluzioni di interoperabilità o di inserire nel portale «Europa interoperabile» un rinvio ad esse. 3.   Le soluzioni accessibili attraverso il portale «Europa interoperabile»: a) non sono soggette a diritti di terzi che ne impediscono la distribuzione e l’utilizzo; b) non contengono dati personali o informazioni riservate; c) presentano un livello elevato di allineamento con le soluzioni per un’Europa interoperabile che può essere dimostrato pubblicando il risultato della valutazione dell’interoperabilità di cui all’ e all’allegato; d) utilizzano una licenza che consente almeno il riutilizzo della soluzione da parte di altri soggetti dell’Unione o enti pubblici, o il rilascio come open source; e) sono regolarmente manutenute sotto la responsabilità del proprietario della soluzione di interoperabilità. 4.   Qualora fornisca un portale, un catalogo o un archivio con funzioni analoghe, un soggetto dell’Unione o un ente pubblico adotta le misure necessarie e proporzionate per garantire l’interoperabilità con il portale «Europa interoperabile». Qualora raccolgano soluzioni open source, tali portali consentono l’uso della licenza pubblica dell’Unione europea. 5.   La Commissione può adottare orientamenti sull’interoperabilità per portali, cataloghi o archivi con funzioni analoghe a quelli menzionati al paragrafo 4.
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Portale «Europa interoperabile» (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/903) — Testo vigente | Portale Normativo