Art. 11

Creazione di spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità

In vigore dal 13 mar 2024
Creazione di spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità 1.   Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità funzionano sotto la responsabilità dei soggetti dell’Unione o degli enti pubblici partecipanti. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità che comportano il trattamento di dati personali da parte di enti pubblici funzionano sotto il controllo delle autorità nazionali per la protezione dei dati nonché di altre autorità di controllo nazionali, regionali o locali competenti. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità che comportano il trattamento di dati personali da parte di soggetti dell’Unione funzionano sotto il controllo del Garante europeo della protezione dei dati. 2.   La creazione di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità di cui al paragrafo 1 mira a contribuire agli obiettivi seguenti: a) promuovere l’innovazione e facilitare lo sviluppo e il lancio di soluzioni di interoperabilità digitale innovative per i servizi pubblici; b) facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti nazionali, regionali e locali competenti e le sinergie nella prestazione dei servizi pubblici; c) facilitare lo sviluppo di un ecosistema GovTech europeo aperto, che comprenda la cooperazione con le PMI, gli istituti di ricerca e di istruzione e le start-up; d) migliorare la comprensione, da parte delle autorità, delle opportunità o delle barriere all’interoperabilità transfrontaliera delle soluzioni di interoperabilità innovative, comprese le barriere giuridiche; e) contribuire allo sviluppo o all’aggiornamento delle soluzioni per un’Europa interoperabile; f) contribuire all’apprendimento normativo basato su dati concreti; g) migliorare la certezza del diritto e contribuire alla condivisione delle migliori pratiche attraverso la cooperazione con le autorità che intervengono nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, al fine di garantire la conformità al presente regolamento e, se del caso, ad altre normative dell’Unione e nazionali. 3.   Al fine di garantire un approccio armonizzato e sostenere l’attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, la Commissione può emanare orientamenti e chiarimenti, fatte salve le altre normative dell’Unione. 4.   La Commissione, previa consultazione del comitato, su richiesta congiunta di almeno tre partecipanti, autorizza la creazione di uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Ove opportuno, la richiesta specifica informazioni quali la finalità del trattamento dei dati personali, i soggetti coinvolti e i loro ruoli, le categorie di dati personali interessati e le loro fonti e il periodo di conservazione previsto. La consultazione non sostituisce la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1725. Se lo spazio di sperimentazione per l’interoperabilità è creato per soluzioni di interoperabilità a sostegno dell’interoperabilità transfrontaliera di servizi pubblici digitali transeuropei da parte di uno o più soggetti dell’Unione, anche con la partecipazione di enti pubblici, non è richiesta alcuna autorizzazione.
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Creazione di spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità (Art. 11 Regolamento (UE) 2024/903) — Testo vigente | Portale Normativo