Art. 14

Revisione tra pari

In vigore dal 13 mar 2024
Revisione tra pari 1.   È istituito un meccanismo volontario di revisione tra pari allo scopo di facilitare la cooperazione tra enti pubblici, concepito per sostenerli nell’attuazione delle soluzioni per un’Europa interoperabile, per sostenere i servizi pubblici digitali transeuropei e per aiutarli a effettuare una valutazione dell’interoperabilità a norma dell’. 2.   La revisione fra pari è svolta da esperti in materia di interoperabilità provenienti da Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è situato l’ente pubblico oggetto della revisione tra pari. 3.   Tutte le informazioni ottenute nel contesto di una revisione fra pari sono utilizzate esclusivamente ai fini di tale revisione fra pari. Gli esperti in materia di interoperabilità che partecipano alla revisione fra pari non divulgano a terzi alcuna informazione sensibile o riservata ottenuta nel corso di tale revisione fra pari. Lo Stato membro interessato provvede affinché qualsiasi rischio di conflitto di interessi relativo agli esperti in materia di interoperabilità designati sia comunicato senza indebito ritardo agli altri Stati membri e alla Commissione. 4.   Gli esperti in materia di interoperabilità che svolgono la revisione fra pari preparano e presentano una relazione entro un mese dalla conclusione di tale revisione, e la sottopongono all’ente pubblico interessato e al comitato. La Commissione pubblica una relazione sul portale «Europa interoperabile» su autorizzazione dello Stato membro in cui è situato l’ente pubblico oggetto della revisione tra pari. 5.   Previa consultazione del comitato, la Commissione può adottare orientamenti sulla metodologia e sul contenuto della revisione fra pari.
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