Art. 18

Coordinatori per l’interoperabilità per i soggetti dell’Unione

In vigore dal 13 mar 2024
Coordinatori per l’interoperabilità per i soggetti dell’Unione I soggetti dell’Unione che regolamentano, forniscono o gestiscono servizi pubblici digitali transeuropei designano un coordinatore per l’interoperabilità sotto la sorveglianza del livello di dirigenza più elevato al fine di garantire il contributo di tali soggetti dell’Unione all’attuazione del presente regolamento. Il coordinatore per l’interoperabilità fornisce supporto trasversale a tali soggetti dell’Unione nella messa a punto o nell’adeguamento dei processi interni per attuare la valutazione dell’interoperabilità.
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