Art. 17

Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico

In vigore dal 13 mar 2024
Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri designano un punto di contatto unico tra le loro autorità competenti. 2.   Il punto di contatto unico ha i compiti seguenti: a) coordina all’interno dello Stato membro tutte le questioni relative al presente regolamento; b) coadiuva gli enti pubblici all’interno dello Stato membro nella predisposizione o nell’adeguamento dei processi mediante i quali svolgono le valutazioni dell’interoperabilità di cui all’ e all’allegato; c) promuove la condivisione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità attraverso il portale «Europa interoperabile» o un altro portale pertinente; d) contribuisce, con conoscenze specifiche per paese, al portale «Europa interoperabile»; e) coordina e incoraggia il coinvolgimento attivo di un’ampia gamma di soggetti nazionali, regionali e locali nei progetti di sostegno all’attuazione delle politiche e nelle misure di innovazione di cui agli articoli da 9 a 14; f) coadiuva gli enti pubblici dello Stato membro nella cooperazione con gli enti pubblici rilevanti di altri Stati membri su temi disciplinati dal presente regolamento. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di competenze e risorse adeguate per svolgere, in modo efficace ed efficiente, i compiti loro assegnati. 4.   Gli Stati membri istituiscono le necessarie strutture di cooperazione tra tutte le autorità nazionali che partecipano all’attuazione del presente regolamento. Tali strutture possono basarsi su mandati e processi esistenti nel settore. 5.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, la designazione di un punto di contatto unico e ogni successiva modifica, e informa la Commissione delle altre autorità nazionali partecipanti alla sorveglianza della politica di interoperabilità. Ciascuno Stato membro rende pubblica la designazione del proprio punto di contatto unico. La Commissione pubblica l’elenco dei punti di contatto unici designati.
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