Art. 7

Individuazione dei servizi di pubblicità politica

In vigore dal 13 mar 2024
Individuazione dei servizi di pubblicità politica 1.   I prestatori di servizi pubblicitari chiedono agli sponsor e ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi di dichiarare se il servizio pubblicitario che hanno chiesto al prestatore di servizi pubblicitari configura un servizio di pubblicità politica ai sensi dell', punto 5), e se essi soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 2. Gli sponsor e i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di questi presentano tali dichiarazioni e sono responsabili della loro accuratezza. 2.   I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché l'accordo contrattuale concluso per la prestazione di un servizio di pubblicità politica imponga allo sponsor o ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto di sponsor di fornire le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le pertinenti informazioni necessarie per conformarsi all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1. Tali informazioni sono trasmesse in modo completo e accurato e senza indebito ritardo. 3.   Gli sponsor forniscono e garantiscono l'accuratezza delle informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi di pubblicità politica si conformino all', paragrafo 1, lettere a), d), e) e f), all', paragrafo 1, lettere da a) a d), e all', paragrafo 1, lettere a), b), c), e), h) e k), prima o durante il periodo di pubblicazione, consegna o diffusione del messaggio di pubblicità politica. Qualora uno sponsor, o un prestatore di servizi pubblicitari che agisce per conto di uno sponsor, venga a conoscenza del fatto che le informazioni che ha trasmesso sono cambiate, esso provvede affinché le informazioni aggiornate siano trasmesse al pertinente prestatore di servizi di pubblicità politica in modo tempestivo, completo e accurato. Qualora uno sponsor, o un prestatore di servizi pubblicitari che agisce per conto di uno sponsor, venga a conoscenza del fatto che le informazioni trasmesse all'editore di pubblicità politica o da esso pubblicate sono incomplete o non accurate, esso contatta senza indebito ritardo l'editore di pubblicità politica interessato e trasmette a quest'ultimo le informazioni completate o corrette. 4.   I prestatori di servizi di pubblicità politica chiedono agli sponsor, o ai prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor, che presentano a norma del presente articolo dichiarazioni o informazioni manifestamente errate di correggere tali dichiarazioni o informazioni. Gli sponsor, o i prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor, effettuano tali correzioni in modo completo e accurato e senza indebito ritardo. 5.   I prestatori di servizi di pubblicità politica che utilizzano un'interfaccia online garantiscono che tale interfaccia online sia concepita e organizzata in modo da agevolare la conformità degli sponsor, e dei prestatori di servizi pubblicitari che agiscono per conto degli sponsor, ai loro obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 1.
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Individuazione dei servizi di pubblicità politica (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo