Art. 5

Prestazione di servizi di pubblicità politica nell'Unione

In vigore dal 13 mar 2024
Prestazione di servizi di pubblicità politica nell'Unione 1.   I prestatori di servizi di pubblicità politica non subordinano la prestazione dei loro servizi a restrizioni discriminatorie basate unicamente sul luogo di residenza o di stabilimento dello sponsor. I prestatori di servizi di pubblicità politica non limitano la prestazione dei loro servizi a un partito politico europeo quale definito all', punto 3), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o a un gruppo politico del Parlamento europeo unicamente in ragione del luogo di stabilimento di tale partito o gruppo politico. 2.   Fatte salve norme nazionali più rigorose, nei tre mesi precedenti un'elezione o un referendum organizzati a livello dell'Unione o a livello nazionale, regionale o locale in uno Stato membro, i servizi di pubblicità politica relativi a tale elezione o referendum sono prestati solo a uno sponsor, o a un prestatore di servizi che agisce per conto di uno sponsor, che dichiari di essere: a) un cittadino dell'Unione; oppure b) un cittadino di un paese terzo che risiede permanentemente nell'Unione e ha diritto di voto in tale elezione o referendum conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di residenza; oppure c) una persona giuridica stabilita nell'Unione che non è in alcun modo di proprietà di un cittadino di un paese terzo o da esso controllata, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera b), né di una persona giuridica stabilita in un paese terzo.
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Prestazione di servizi di pubblicità politica nell'Unione (Art. 5 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo