Art. 3

Definizioni

In vigore dal 13 mar 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, di cui all'articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione; 2) «pubblicità politica»: la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio fornito normalmente dietro retribuzione o tramite attività interne o nell'ambito di una campagna di pubblicità politica: a) di, a favore o per conto di un attore politico, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale; oppure b) che possa e sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o referendum, un comportamento di voto o un processo legislativo o regolamentare, a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale; non rientrano in questa definizione: i) i messaggi provenienti da fonti ufficiali degli Stati membri o dell'Unione strettamente riguardanti l'organizzazione e le modalità di partecipazione a elezioni o referendum, compreso l'annuncio delle candidature o dei quesiti referendari, oppure la promozione della partecipazione a elezioni o referendum; ii) la comunicazione pubblica finalizzata a fornire informazioni ufficiali al pubblico da parte, a favore o per conto di un'autorità pubblica di uno Stato membro o dell'Unione, incluso da parte, a favore o per conto di membri del governo di uno Stato membro, a condizione che non possa e che non sia intesa a influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, un comportamento di voto o un processo legislativo o regolamentare; e iii) la presentazione di candidati in determinati spazi pubblici o nei mezzi di comunicazione, esplicitamente prevista dalla legge, effettuata a titolo gratuito e in condizioni parità di trattamento dei candidati; 3) «messaggio di pubblicità politica»: un esempio di pubblicità politica indipendentemente dal mezzo utilizzato per la pubblicazione, la consegna o la diffusione; 4) «attore politico»: uno dei soggetti seguenti: a) un partito politico quale definito all', punto 1), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o un'entità direttamente o indirettamente collegata alle attività di detto partito politico; b) un'alleanza politica quale definita all', punto 2), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; c) un partito politico europeo quale definito all', punto 3), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; d) un candidato a una carica elettiva a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale o a una posizione di leadership all'interno di un partito politico, o un titolare di tale carica o posizione; e) un membro delle istituzioni dell'Unione, ad eccezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Banca centrale europea e della Corte dei conti, o di un governo di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale; f) un'organizzazione di campagne politiche dotata o meno di personalità giuridica, istituita esclusivamente al fine di influenzare il risultato di un'elezione o di un referendum; g) la persona fisica o giuridica che rappresenta o agisce per conto di una delle persone o organizzazioni di cui alle lettere da a) a f) e che promuove gli obiettivi politici di tali persone o organizzazioni; 5) «servizio di pubblicità politica»: un servizio che offre pubblicità politica, diverso da un servizio intermediario online ai sensi dell', lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065, fornito senza corrispettivo per la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione del messaggio specifico; 6) «prestatore di servizi di pubblicità politica»: una persona fisica o giuridica impegnata nella prestazione di servizi di pubblicità politica, fatti salvi i servizi puramente accessori; 7) «campagna di pubblicità politica»: la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione di una serie di messaggi di pubblicità politica collegati per la durata di un contratto di pubblicità politica, sulla base di una preparazione, sponsorizzazione o di un finanziamento comune; 8) «piattaforma online di dimensioni molto grandi»: una piattaforma online designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065; 9) «motore di ricerca online di dimensioni molto grandi»: un motore di ricerca online designato come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065; 10) «sponsor»: la persona fisica o giuridica su richiesta della quale o per conto della quale è preparato, collocato, promosso, pubblicato, consegnato o diffuso un messaggio di pubblicità politica; 11) «tecniche di targeting»: le tecniche usate per rivolgere un messaggio di pubblicità politica solo a una persona specifica o a un gruppo specifico di persone, o per escludere tale persona o gruppo di persone, sulla base del trattamento di dati personali; 12) «tecniche di consegna del messaggio pubblicitario»: tecniche di ottimizzazione utilizzate per aumentare la circolazione, la portata o la visibilità di un messaggio di pubblicità politica sulla base del trattamento automatizzato di dati personali e che possono servire a consegnare il messaggio di pubblicità politica a una persona specifica o a un gruppo specifico di persone; 13) «editore di pubblicità politica»: il prestatore di servizi di pubblicità politica che pubblica, consegna o diffonde pubblicità politica con qualsiasi mezzo; 14) «titolare del trattamento»: il titolare del trattamento quale definito all', punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o all', punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.
Storico versioni

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