Art. 6

Obblighi di trasparenza e obblighi relativi al dovere di diligenza per i servizi di pubblicità politica

In vigore dal 13 mar 2024
Obblighi di trasparenza e obblighi relativi al dovere di diligenza per i servizi di pubblicità politica 1.   I servizi di pubblicità politica devono essere forniti in modo trasparente, in conformità degli obblighi di cui al presente articolo, agli articoli da 7 a 17 e all'. 2.   I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché l'accordo contrattuale concluso per la prestazione di un servizio di pubblicità politica consenta l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, incluse quelle relative all'attribuzione della responsabilità e alla completezza e accuratezza delle informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:900:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi di trasparenza e obblighi relativi al dovere di diligenza per i servizi di pubblicità politica (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo