Art. 21

Rappresentante legale

In vigore dal 13 mar 2024
Rappresentante legale 1.   Il prestatore di servizi che offre servizi di pubblicità politica nell'Unione ma non che non è stabilito nell'Unione designa per iscritto una persona fisica o giuridica come suo rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre servizi. Il rappresentante legale designato si registra presso l'autorità competente di cui al paragrafo 4 nello Stato membro in cui risiede o è stabilito. A tal fine, i prestatori di servizi trasmettono a tale autorità competente il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale. Le informazioni trasmesse sono accurate, in formato leggibile da dispositivo automatico e aggiornate. 2.   Il rappresentante legale è competente per il rispetto degli obblighi nel quadro del presente regolamento e, fatti salvi la responsabilità del prestatore di servizi e i procedimenti giudiziari che possano essere avviati nei suoi confronti, può essere ritenuto responsabile di qualsiasi inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento. Il rappresentante legale è il destinatario di tutte le comunicazioni con detto prestatore di servizi previste che sono previste dal presente regolamento. Ogni comunicazione di cui è destinatario il rappresentante legale è considerata comunicazione al prestatore di servizi rappresentato. 3.   I prestatori di servizi dotano il loro rappresentante legale dei poteri necessari e delle risorse sufficienti a garantire una cooperazione efficace e tempestiva con le autorità nazionali competenti e, se del caso, con la Commissione, e ad assicurare il rispetto delle loro decisioni. 4.   Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente responsabile della tenuta di registri online accessibili al pubblico e leggibili meccanicamente di tutti i rappresentanti legali registrati sul loro territorio a norma del presente regolamento. L'autorità nazionale competente garantisce che tali informazioni siano facilmente accessibili e complete e regolarmente aggiornate. Gli Stati membri forniscono alla Commissione i collegamenti ai pertinenti siti web. 5.   La Commissione istituisce un portale di collegamento ai siti web forniti dagli Stati membri a norma del paragrafo 4 e ne cura la manutenzione.
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Rappresentante legale (Art. 21 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo