Art. 20

Trasmissione di informazioni sul targeting e la consegna di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati

In vigore dal 13 mar 2024
Trasmissione di informazioni sul targeting e la consegna di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati I titolari del trattamento adottano provvedimenti adeguati per trasmettere ai soggetti interessati di cui all', paragrafo 2, su loro richiesta e gratuitamente, le informazioni di cui all'.
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Trasmissione di informazioni sul targeting e la consegna di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati (Art. 20 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo