Art. 20
Trasmissione di informazioni sul targeting e la consegna di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati
In vigore dal 13 mar 2024
Trasmissione di informazioni sul targeting e la consegna di messaggi pubblicitari online ad altri soggetti interessati
I titolari del trattamento adottano provvedimenti adeguati per trasmettere ai soggetti interessati di cui all', paragrafo 2, su loro richiesta e gratuitamente, le informazioni di cui all'.
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