Art. 9

Registri

In vigore dal 13 mar 2024
Registri 1.   Nella misura necessaria per conformarsi al presente regolamento, i prestatori di servizi di pubblicità politica conservano le informazioni raccolte nell'ambito dei servizi richiesti, concernenti: a) il messaggio di pubblicità politica o la campagna di pubblicità politica cui sono connessi il servizio o i servizi; b) il servizio o i servizi specifici che hanno fornito in relazione alla pubblicità politica; c) gli importi fatturati per il servizio o i servizi che hanno fornito e il valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale di detto servizio o servizi; d) informazioni circa l'origine pubblica o privata degli importi e delle altre prestazioni di cui alla lettera c), nonché informazioni sulla loro provenienza dall'interno o dall'esterno dell'Unione; e) l'identità e i dati di contatto dello sponsor del messaggio di pubblicità politica e, ove applicabile, dell'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor nonché, per le persone giuridiche, il luogo di stabilimento; e f) ove applicabile, l'indicazione dell'elezione, del referendum o del processo legislativo o regolamentare cui è connesso il messaggio di pubblicità politica. 2.   I prestatori di servizi di pubblicità politica compiono quanto è ragionevolmente in loro potere per garantire che le informazioni conservate a norma del paragrafo 1 siano complete e accurate. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono in forma scritta o elettronica. Dette informazioni sono conservate in un formato leggibile da dispositivo automatico per un periodo di sette anni dalla data dell'ultima preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione, a seconda dei casi. 4.   Il presente articolo non si applica alle microimprese che rientrano nei criteri di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE se la prestazione di servizi pubblicitari è puramente marginale e accessoria rispetto alle loro attività principali.
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