Art. 11
Obblighi di etichettatura e di trasparenza per ciascun messaggio di pubblicità politica
In vigore dal 13 mar 2024
Obblighi di etichettatura e di trasparenza per ciascun messaggio di pubblicità politica
1. Gli editori di pubblicità politica provvedono affinché ogni messaggio di pubblicità politica riporti in modo chiaro, ben visibile e privo di ambiguità le informazioni seguenti:
a)
una dichiarazione attestante che si tratta di un messaggio di pubblicità politica;
b)
l'identità dello sponsor del messaggio di pubblicità politica e, ove applicabile, dell'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor;
c)
ove applicabile, l'indicazione dell'elezione, del referendum o del processo legislativo o regolamentare cui è connesso il messaggio di pubblicità politica;
d)
ove applicabile, una dichiarazione attestante che il messaggio di pubblicità politica è stato oggetto di tecniche di targeting o di consegna del messaggio;
e)
un avviso di trasparenza che contenga le informazioni di cui all', paragrafo 1, oppure l'indicazione chiara di dove lo si possa reperire facilmente e in modo diretto.
2. Gli editori di pubblicità politica garantiscono la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 1. Gli editori di pubblicità politica garantiscono l'accuratezza delle informazioni su dove è possibile reperire l'avviso di trasparenza di cui al paragrafo 1, lettera e).
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili sotto forma di etichette adeguate al mezzo utilizzato.
Tali etichette sono ben visibili, consentono alle persone di identificare facilmente come tale un messaggio di pubblicità politica e permangono in caso di ulteriore diffusione del messaggio di pubblicità politica.
4. Entro il 10 luglio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello delle etichette di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione garantiscono che le etichette siano adeguate al mezzo utilizzato, ivi compresi i media audiovisivi e la stampa nonché la pubblicità online e offline, tenendo conto delle caratteristiche particolari del mezzo, nonché dei più recenti sviluppi tecnologici e di mercato, della ricerca scientifica pertinente e delle migliori pratiche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
5. Gli Stati membri, comprese le autorità di controllo, e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta volontari destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente articolo, che tengano conto delle specificità dei prestatori di servizi interessati e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese che rientrano nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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