Art. 13

Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online

In vigore dal 13 mar 2024
Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online 1.   La Commissione istituisce e assicura, direttamente o affidando tale responsabilità a un'autorità di gestione, la gestione di un registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online («registro europeo»), che è un registro pubblico di tutti i messaggi di pubblicità politica online pubblicati nell'Unione o diretti a cittadini o residenti dell'Unione. Tale registro include: a) una funzionalità che consente l'accesso del pubblico ai messaggi di pubblicità politica online, unitamente alle informazioni fornite dagli editori di pubblicità politica di cui all', paragrafo 1, in relazione a ciascun messaggio di pubblicità politica online dal momento della sua prima pubblicazione; le informazioni sono disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico, consentono ricerche attraverso molteplici criteri e sono accessibili al pubblico attraverso un portale unico; b) un servizio di hosting che garantisce la disponibilità della pubblicità politica online e delle informazioni con essa pubblicate di cui all', paragrafo 1, per l'intero periodo di presentazione del messaggio di pubblicità politica e nei sette anni successivi alla sua ultima presentazione; tale servizio di hosting e l'accesso alle informazioni ospitate rispettano e lasciano impregiudicati eventuali obblighi giuridici per la rimozione del messaggio di pubblicità politica e delle informazioni con esso pubblicate; tale servizio di hosting è gratuito per gli editori di pubblicità politica che presentano un messaggio di pubblicità politica online al registro europeo. 2.   Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché ciascun messaggio di pubblicità politica, unitamente alle informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, sia reso disponibile in un registro, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065. Inoltre, tali editori di pubblicità politica consentono l'accesso a tali informazioni tramite il registro europeo dal momento della pubblicazione e per l'intero periodo durante il quale presentano il messaggio di pubblicità politica nonché nei sette anni successivi alla sua ultima presentazione sulle loro interfacce online. 3.   Qualora rimuovano o disabilitino l'accesso a uno specifico messaggio di pubblicità politica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le loro condizioni generali, gli editori di pubblicità politica continuano a fornire l'accesso alle informazioni richieste dall', paragrafo 1, del presente regolamento, per il periodo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto i), all', paragrafo 3, lettere da a) a e), e all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065. 4.   Gli editori di pubblicità politica diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo che pubblicano messaggi di pubblicità politica tramite un servizio online rendono disponibili nel registro europeo ciascun messaggio di pubblicità politica e le informazioni di cui all', paragrafo 1, entro 72 ore dalla prima pubblicazione della pubblicità politica. 5.   La Commissione o, a seconda dei casi, l'autorità di gestione di cui al paragrafo 1, non è in alcun modo responsabile della completezza e dell'accuratezza della pubblicità politica e delle informazioni con essa pubblicate, né della sua conformità al pertinente diritto dell'Unione o nazionale e ad altre norme vincolanti applicabili. 6.   Entro il 10 aprile 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente all' per stabilire modalità dettagliate per la fornitura di una struttura comune dei dati, di metadati standardizzati per facilitare l'inclusione dei messaggi di pubblicità politica nel registro europeo e l'indicizzazione della pubblicità politica da parte dei motori di ricerca online, l'autenticazione standardizzata e un'interfaccia comune di programmazione delle applicazioni, al fine di consentire l'accesso alle informazioni aggregate pubblicate online a norma del presente regolamento attraverso un portale unico. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto degli sviluppi tecnologici, scientifici e del mercato, e mira a conseguire i seguenti obiettivi: a) consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 attraverso il registro europeo; b) consentire un facile accesso del pubblico agli avvisi di trasparenza online attraverso l'uso di un'interfaccia comune di programmazione delle applicazioni che permetta di accedere agli avvisi e di effettuare ricerche nelle banche dati pertinenti; c) agevolare l'accesso di terzi e del pubblico agli avvisi di trasparenza, tra l'altro consentendo l'analisi degli avvisi di trasparenza online e la loro presentazione attraverso un portale unico e servizi di ricerca di facile uso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:900:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo