Art. 15

Segnalazione di messaggi di pubblicità politica potenzialmente non conformi

In vigore dal 13 mar 2024
Segnalazione di messaggi di pubblicità politica potenzialmente non conformi 1.   Gli editori di pubblicità politica dispongono dei meccanismi necessari per consentire alle persone fisiche o giuridiche di segnalare che un determinato messaggio di pubblicità politica di loro pubblicazione non è conforme al presente regolamento. 2.   Tali meccanismi di cui al paragrafo 1 sono gratuiti, di facile uso e facilmente fruibili, anche a partire dall'avviso di trasparenza. Ove tecnicamente possibile, tali meccanismi consentono di effettuare le segnalazioni in formato elettronico. 3.   Tali meccanismi facilitano la presentazione di segnalazioni precise e motivate agli editori di pubblicità politica per consentire loro di individuare la non conformità dei messaggi di pubblicità politica in questione al presente regolamento. A tal fine, gli editori di pubblicità politica adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di segnalazioni contenenti tutti gli elementi seguenti: a) una spiegazione circostanziata dei motivi per cui la persona fisica o giuridica che presenta la segnalazione presume che il messaggio di pubblicità politica in questione non sia conforme al presente regolamento; b) informazioni che consentano l'individuazione del messaggio di pubblicità politica; c) il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona fisica o giuridica che presenta la segnalazione. 4.   Gli editori di pubblicità politica inviano senza indebito ritardo una conferma di ricezione della segnalazione ricevuta a norma del paragrafo 1 alla persona fisica o giuridica che l'ha presentata. 5.   Gli editori di pubblicità politica che sono piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, senza indebito ritardo: a) esaminano e trattano le segnalazioni ricevute a norma del paragrafo 1 in modo diligente, non arbitrario e obiettivo; b) informano la persona fisica o giuridica che ha effettuato la segnalazione di cui al paragrafo 1 del seguito dato alla stessa. 6.   Gli editori di pubblicità politica che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi né motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, senza indebito ritardo: a) si adoperano in ogni modo per esaminare e trattare le segnalazioni ricevute a norma del paragrafo 1 in modo diligente, non arbitrario e obiettivo; b) informano, almeno su richiesta, la persona fisica o giuridica che ha effettuato la segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo del seguito dato alla stessa; gli editori di pubblicità politica che rientrano in quanto microimprese nei criteri di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE si adoperano in ogni modo per garantire la loro conformità alla presente lettera. 7.   Nell'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, gli editori di pubblicità politica trattano qualsiasi segnalazione ricevuta in merito a un messaggio di pubblicità politica collegato a tale elezione o referendum entro 48 ore, a condizione che la segnalazione possa essere trattata completamente sulla base dell'informazione in essa inclusa. Gli editori di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE si adoperano in ogni modo per trattare senza indebito ritardo le segnalazioni ricevute in merito a un messaggio di pubblicità politica collegato a tale elezione o referendum. 8.   Gli editori di pubblicità politica forniscono informazioni chiare e di facile uso sulle possibilità di ricorso in relazione al messaggio di pubblicità politica cui si riferisce la segnalazione e, se del caso, sull'uso di mezzi automatizzati per il trattamento delle segnalazioni. 9.   Gli editori di pubblicità politica informano senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati delle misure adottate a seguito delle segnalazioni effettuate a norma del presente articolo, che incidono sulla disponibilità o sulla presentazione del messaggio di pubblicità politica in questione. 10.   Gli editori di pubblicità politica possono dare una risposta collettiva a segnalazioni di cui al paragrafo 1 multiple e inerenti allo stesso messaggio pubblicitario o alla stessa campagna pubblicitaria, anche con l'ausilio di strumenti automatizzati o tramite un messaggio pubblicitario sul loro sito web facente riferimento alle segnalazioni in questione. 11.   La Commissione, previa consultazione della rete dei punti di contatto nazionali di cui all', paragrafo 8, può emanare orientamenti per assistere gli editori di pubblicità politica nell'applicazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:900:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Segnalazione di messaggi di pubblicità politica potenzialmente non conformi (Art. 15 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo