Art. 16

Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti

In vigore dal 13 mar 2024
Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti 1.   Al fine di verificare la conformità agli , le autorità nazionali competenti hanno facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica di trasmettere le informazioni necessarie. Le informazioni trasmesse sono complete, accurate e affidabili e sono predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato standardizzato e leggibile da dispositivo automatico. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti: a) una motivazione dell'obiettivo per cui sono richieste le informazioni, salvo se l'obiettivo della richiesta è prevenire, accertare, indagare e perseguire reati o gravi reati amministrativi e salvo se divulgare le ragioni della richiesta rischia di compromettere tale obiettivo; b) informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di pubblicità politica interessato e dello sponsor del servizio di pubblicità politica. 3.   Quando ricevono una richiesta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, i prestatori di servizi di pubblicità politica confermano, entro due giorni lavorativi, l'avvenuto ricevimento e informano l'autorità nazionale competente dei provvedimenti presi per conformarsi. Il prestatore di servizi di pubblicità politica interessato trasmette le informazioni richieste entro otto giorni lavorativi. Tuttavia, i prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE si adoperano in ogni modo per fornire le informazioni richieste entro 12 giorni lavorativi e successivamente senza indebito ritardo. 4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, i prestatori di servizi di pubblicità politica forniscono le informazioni richieste che sono in loro possesso senza indebito ritardo ed entro 48 ore. Tuttavia, i prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro o piccole imprese nei criteri di cui all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE forniscono le informazioni che sono in loro possesso senza indebito ritardo e, ove possibile, prima della data dell'elezione o del referendum. 5.   I prestatori di servizi di pubblicità politica designano un punto di contatto affinché interagisca con le autorità nazionali competenti. I prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE possono designare come punto di contatto una persona fisica esterna.
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Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/900) — Testo vigente | Portale Normativo