Art. 16 · Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti

Art. 16

Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti

In vigore dal 13 mar 2024
Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti 1.   Al fine di verificare la conformità agli , le autorità nazionali competenti hanno facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di pubblicità politica di trasmettere le informazioni necessarie. Le informazioni trasmesse sono complete, accurate e affidabili e sono predisposte in forma comprensibile, chiara, coerente e consolidata. Se tecnicamente fattibile, le informazioni sono trasmesse in formato standardizzato e leggibile da dispositivo automatico. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti: a) una motivazione dell'obiettivo per cui sono richieste le informazioni, salvo se l'obiettivo della richiesta è prevenire, accertare, indagare e perseguire reati o gravi reati amministrativi e salvo se divulgare le ragioni della richiesta rischia di compromettere tale obiettivo; b) informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di pubblicità politica interessato e dello sponsor del servizio di pubblicità politica. 3.   Quando ricevono una richiesta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, i prestatori di servizi di pubblicità politica confermano, entro due giorni lavorativi, l'avvenuto ricevimento e informano l'autorità nazionale competente dei provvedimenti presi per conformarsi. Il prestatore di servizi di pubblicità politica interessato trasmette le informazioni richieste entro otto giorni lavorativi. Tuttavia, i prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE si adoperano in ogni modo per fornire le informazioni richieste entro 12 giorni lavorativi e successivamente senza indebito ritardo. 4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, i prestatori di servizi di pubblicità politica forniscono le informazioni richieste che sono in loro possesso senza indebito ritardo ed entro 48 ore. Tuttavia, i prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro o piccole imprese nei criteri di cui all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE forniscono le informazioni che sono in loro possesso senza indebito ritardo e, ove possibile, prima della data dell'elezione o del referendum. 5.   I prestatori di servizi di pubblicità politica designano un punto di contatto affinché interagisca con le autorità nazionali competenti. I prestatori di servizi di pubblicità politica che rientrano in quanto micro, piccole o medie imprese nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE possono designare come punto di contatto una persona fisica esterna.
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