Art. 8

Consolidamento dei requisiti di fondi propri

In vigore dal 13 mar 2024
Consolidamento dei requisiti di fondi propri 1.   I fondi propri di un’impresa madre nell’Unione o di un’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ ammontano, su base consolidata, almeno all’importo più elevato tra quelli riportati di seguito: a) l’importo del requisito patrimoniale minimo permanente consolidato calcolato conformemente all’; b) l’importo del requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all’; c) l’importo del requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, i fondi propri di un’impresa madre nell’Unione o di un’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ che soddisfa, su base consolidata, le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 ammontano, su base consolidata, almeno all’importo più elevato tra quelli riportati al paragrafo 1, lettere a) e b). 3.   L’impresa madre nell’Unione o l’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ notifica all’autorità di vigilanza del gruppo, non appena ne viene a conoscenza, che non ottempera più o non ottempererà più al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
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Consolidamento dei requisiti di fondi propri (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/1771) — Testo vigente | Portale Normativo