Art. 6
Metodo di consolidamento prudenziale
In vigore dal 13 mar 2024
Metodo di consolidamento prudenziale
1. L’impresa madre nell’Unione, o l’entità pertinente designata a norma dell’, consolida le entità di cui all’, paragrafi 1 e 2, conformemente all’articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE (consolidamento integrale) e le entità di cui all’, paragrafo 3, conformemente all’articolo 22, paragrafi 8 e 9, della medesima direttiva (metodo di aggregazione).
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza del gruppo può, per quanto riguarda le entità pertinenti che soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 3, autorizzare l’applicazione, a una o più di tali entità pertinenti, del metodo di consolidamento di cui all’articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.
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