Art. 4

Direzione unitaria

In vigore dal 13 mar 2024
Direzione unitaria 1.   Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b), un’autorità competente stabilisce che due o più entità pertinenti sono sottoposte a direzione unitaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le politiche finanziarie e gestionali delle entità pertinenti interessate sono effettivamente coordinate; b) le entità pertinenti non sono legate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono tenere conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) se le entità interessate sono controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa o dalle stesse persone fisiche oppure dalla stessa o dalle stesse imprese; b) se la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, gestione o controllo di tali entità pertinenti, da un lato, e dell’impresa madre nell’Unione o di un’altra impresa madre, dall’altro, è nominata dalla stessa o dalle stesse persone fisiche oppure dalla stessa o dalle stesse imprese, anche qualora tali membri non siano le stesse persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1771:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo