Art. 7

Metodi e dettagli necessari per il riconoscimento, nei fondi propri consolidati, degli interessi di minoranza e degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2

In vigore dal 13 mar 2024
Metodi e dettagli necessari per il riconoscimento, nei fondi propri consolidati, degli interessi di minoranza e degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 1.   Gli enti trattano gli interessi di minoranza e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 conformemente alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 34 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (9). 2.   Se il metodo di consolidamento è quello previsto all’, paragrafo 2, gli interessi di minoranza e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da entità incluse nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale conformemente all’ possono essere inclusi in tale consolidamento a condizione che detti interessi e strumenti coprano le perdite di tutte le entità pertinenti incluse nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale. 3.   Se il metodo di consolidamento è quello previsto all’, paragrafo 2, gli interessi di minoranza e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da entità incluse nell’ambito di applicazione del consolidamento conformemente all’ e detenuti da persone diverse dalle entità incluse nell’ambito di applicazione del consolidamento che dirigono le entità a norma dell’, paragrafo 3, sono considerati disponibili per coprire le perdite di tutte le entità incluse nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale.
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