Art. 9

Requisito patrimoniale minimo permanente consolidato

In vigore dal 13 mar 2024
Requisito patrimoniale minimo permanente consolidato 1.   Il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato è pari alla somma degli elementi seguenti: a) il requisito patrimoniale minimo permanente dell’impresa di investimento madre nell’Unione a livello individuale; b) il requisito patrimoniale minimo permanente a livello individuale delle imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale; c) il capitale iniziale delle società di gestione del risparmio rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale; d) il capitale iniziale degli istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale; e) il capitale iniziale degli istituti di moneta elettronica rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i requisiti patrimoniali minimi permanenti individuali delle entità pertinenti stabilite in paesi terzi sono i requisiti patrimoniali minimi permanenti che si applicherebbero se tali entità fossero state autorizzate nell’Unione.
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Requisito patrimoniale minimo permanente consolidato (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/1771) — Testo vigente | Portale Normativo