Art. 10

Requisito consolidato relativo alle spese fisse generali

In vigore dal 13 mar 2024
Requisito consolidato relativo alle spese fisse generali 1.   Un’impresa madre nell’Unione o un’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ calcola le proprie spese fisse generali consolidate sulla base dei dati consolidati sulle spese derivanti dall’applicazione della disciplina contabile pertinente su base consolidata. 2.   Se i dati consolidati sulle spese non sono disponibili sulla base dell’applicazione della disciplina contabile pertinente, le spese fisse generali consolidate ammontano alla somma degli elementi seguenti: a) le spese dell’impresa di investimento madre nell’Unione o dell’entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’, a livello individuale; b) le spese delle entità pertinenti, a livello individuale, che sono consolidate conformemente all’. 3.   L’impresa madre nell’Unione o l’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ include nei dati consolidati sulle spese del gruppo di imprese di investimento le spese degli agenti collegati consolidati non ancora incluse in tali dati. 4.   L’autorità competente considera un aumento o una diminuzione dell’attività di una o più entità pertinenti nell’ambito di applicazione del consolidamento del gruppo di imprese di investimento come un cambiamento sostanziale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 se tale aumento o diminuzione comporta una variazione pari o superiore al 30 % delle spese fisse generali consolidate previste per l’anno in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1771:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo