Art. 9
Requisito patrimoniale minimo permanente consolidato
In vigore dal 13 mar 2024
Requisito patrimoniale minimo permanente consolidato
1. Il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato è pari alla somma degli elementi seguenti:
a)
il requisito patrimoniale minimo permanente dell’impresa di investimento madre nell’Unione a livello individuale;
b)
il requisito patrimoniale minimo permanente a livello individuale delle imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;
c)
il capitale iniziale delle società di gestione del risparmio rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;
d)
il capitale iniziale degli istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;
e)
il capitale iniziale degli istituti di moneta elettronica rientranti nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale.
2. Ai fini del paragrafo 1, i requisiti patrimoniali minimi permanenti individuali delle entità pertinenti stabilite in paesi terzi sono i requisiti patrimoniali minimi permanenti che si applicherebbero se tali entità fossero state autorizzate nell’Unione.
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