Art. 8
Consolidamento dei requisiti di fondi propri
In vigore dal 13 mar 2024
Consolidamento dei requisiti di fondi propri
1. I fondi propri di un’impresa madre nell’Unione o di un’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ ammontano, su base consolidata, almeno all’importo più elevato tra quelli riportati di seguito:
a)
l’importo del requisito patrimoniale minimo permanente consolidato calcolato conformemente all’;
b)
l’importo del requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all’;
c)
l’importo del requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all’.
2. In deroga al paragrafo 1, i fondi propri di un’impresa madre nell’Unione o di un’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ che soddisfa, su base consolidata, le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 ammontano, su base consolidata, almeno all’importo più elevato tra quelli riportati al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. L’impresa madre nell’Unione o l’entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell’ notifica all’autorità di vigilanza del gruppo, non appena ne viene a conoscenza, che non ottempera più o non ottempererà più al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
Storico versioni
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