Art. 19

Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica e territori non contemplati dal protocollo

In vigore dal 7 feb 2024
Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica e territori non contemplati dal protocollo 1.   Sono vietate l’importazione e l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze da e verso uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili ad una particolare sostanza controllata nell’ambito del protocollo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme applicabili all’immissione in libera pratica e all’esportazione di prodotti e apparecchiature importati da ed esportati verso uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica di cui al paragrafo 1, prodotti con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I ma che non contengono sostanze inequivocabilmente identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono elencate in tale allegato, nonché le norme sull’identificazione di tali prodotti e apparecchiature. Nell’adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dalle parti del protocollo e, per quanto riguarda le norme sull’identificazione di tali prodotti e apparecchiature, dell’eventuale consulenza tecnica periodica fornita alle parti del protocollo. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, e di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze o che sono prodotte con una o più di tali sostanze, con uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica di cui al paragrafo 1, possono essere autorizzati dalla Commissione mediante atti di esecuzione se è stabilito, in una riunione delle parti del protocollo in applicazione dell’, paragrafo 8, del protocollo stesso, che lo Stato o l’organizzazione regionale d’integrazione economica si conforma al protocollo e ha presentato la relativa documentazione in conformità all’ del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Fatte salve le decisioni adottate dalle parti del protocollo di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 si applica ai territori non contemplati dal protocollo allo stesso modo in cui tali decisioni si applicano agli Stati o alle organizzazioni regionali di integrazione economica ai sensi del paragrafo 1. 5.   Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente al protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell’ del protocollo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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