Art. 21
Rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono e verifiche della presenza di perdite
In vigore dal 7 feb 2024
Rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono e verifiche della presenza di perdite
1. Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se contenute in prodotti e apparecchiature, è vietato se non è tecnicamente necessario per gli usi previsti consentiti dal presente regolamento.
2. Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono durante la produzione, anche se il rilascio è risultato inavvertitamente durante la produzione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l’uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto.
3. Gli operatori di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:
a)
con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg, ma inferiore a 30 kg, di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano sottoposti almeno ogni 12 mesi a una verifica della presenza di perdite, ad eccezione delle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I;
b)
con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg, ma inferiore a 300 kg, di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano sottoposti almeno ogni sei mesi a una verifica della presenza di perdite;
c)
con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano sottoposti almeno ogni tre mesi a una verifica della presenza di perdite.
4. Gli operatori che usano apparecchiature o sistemi contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono garantiscono che qualsiasi perdita rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare tali sostanze che riducono lo strato di ozono, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.
5. Gli operatori di cui al paragrafo 4 conservano un registro in cui riportano la quantità e il tipo di halon aggiunti e di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I recuperate durante le attività di manutenzione o di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui a tale paragrafo. Esse conservano inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati dell’impresa che ha eseguito verifiche della presenza di perdite, la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche effettuate della presenza di perdite. Detti registri sono conservati per almeno cinque anni e sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
6. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui ai paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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