Art. 20
Recupero e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono usate
In vigore dal 7 feb 2024
Recupero e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono usate
1. Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli di schiuma contenenti schiume con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate le emissioni mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.
Se la rimozione delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell’edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l’impossibilità della rimozione nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
4. Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere riciclati o rigenerati.
La distruzione di halon è vietata salvo se vi sono prove documentate del fatto che la purezza della sostanza recuperata o riciclata non ne consente tecnicamente la rigenerazione e il successivo riutilizzo. Le imprese che distruggono halon in tali casi conservano detta documentazione per almeno cinque anni. La documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.
5. Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.
6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, e i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze sono distrutti soltanto impiegando una tecnologia di distruzione approvata dalle parti del protocollo.
Le altre sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali non sono state approvate tecnologie di distruzione sono distrutte soltanto impiegando tecnologie di distruzione conformi alla normativa dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi di tale normativa.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.
8. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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