Art. 18

Misure di sorveglianza del commercio illecito

In vigore dal 7 feb 2024
Misure di sorveglianza del commercio illecito 1.   Sulla base di un monitoraggio periodico del commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di una valutazione dei potenziali rischi di commercio illecito collegati ai movimenti di sostanze che riducono lo strato di ozono e di prodotti ed apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di: a) integrare il presente regolamento specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano verifiche, conformemente all’, per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento; b) integrare il presente regolamento specificando i requisiti da controllare nell’ambito della sorveglianza, conformemente all’, delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti ed apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell’Unione; c) modificare il presente regolamento aggiungendo metodologie di tracciamento delle sostanze che riducono lo strato di ozono immesse sul mercato ai fini del monitoraggio, a norma degli , delle importazioni e delle esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti ed apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale. 2.   Nell’adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei vantaggi ambientali e dell’impatto socioeconomico della metodologia da istituire a norma delle lettere a), b) e c) di tale paragrafo.
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