Art. 16
Sistema di rilascio di licenze
In vigore dal 7 feb 2024
Sistema di rilascio di licenze
1. La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»).
2. Le imprese che desiderano ottenere le licenze richieste ai sensi dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 3, presentano una domanda utilizzando il sistema di licenze. Prima di presentare domanda le imprese dispongono di una registrazione valida nel sistema di licenze. Le imprese provvedono a disporre di una registrazione valida nel sistema di licenze anche prima di procedere alle comunicazioni di cui all’.
Le domande per il rilascio di licenze sono trattate entro 30 giorni. Le licenze sono rilasciate conformemente alle norme e alle procedure di cui all’allegato VII.
3. Le licenze possono essere rilasciate ad imprese stabilite nell’Unione e ad imprese stabilite al di fuori dell’Unione.
Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione designano un rappresentante esclusivo stabilito nell’Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).
4. Le licenze possono essere temporanee. Restano valide fino alla scadenza, fino alla sospensione o revoca da parte della Commissione in applicazione del presente articolo o fino alla revoca da parte dell’impresa. Nel caso di importazioni o di esportazioni di halon recuperati, riciclati o rigenerati, stoccati per gli usi critici di cui all’, paragrafo 1, il termine non supera la data limite per l’uso critico fisata all’allegato V.
5. Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione senza indebito ritardo, durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all’allegato VII.
6. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni ove necessario per confermare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dalle imprese conformemente all’allegato VII.
7. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, o la Commissione possono richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e possono richiedere copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell’importazione o di destinazione dell’esportazione.
8. La Commissione può condividere i dati presentati nel sistema di licenze nella misura necessaria in casi specifici con le autorità competenti delle parti del protocollo in questione.
9. La licenza è sospesa in presenza di un ragionevole sospetto di mancato rispetto di qualsiasi obbligo pertinente stabilito nel presente regolamento. La licenza è revocata in presenza di prove attestanti il mancato rispetto di qualsiasi obbligo stabilito nel presente regolamento. La domanda di licenza è altresì respinta o la licenza è revocata qualora vi siano prove di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale dell’Unione o del diritto ambientale dell’Unione da parte dell’impresa in relazione alle sue attività ai sensi del presente regolamento.
Le imprese sono informate, quanto prima, dell’eventuale respingimento della domanda di licenza o della sospensione o revoca della licenza, specificando i motivi del respingimento, della sospensione o della revoca. Anche gli Stati membri sono informati di tali casi.
10. Le imprese adottano tutte le misure necessarie per garantire che l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono:
a)
non costituisca un caso di commercio illecito;
b)
non abbia effetti negativi sull’attuazione delle misure di controllo previste dal paese di destinazione per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo;
c)
non causi un eccesso di restrizioni quantitative previste dal protocollo per il paese di cui alla lettera b).
11. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, hanno accesso al sistema di licenze ai fini dell’applicazione del presente regolamento. L’accesso delle autorità doganali al sistema di licenze è garantito tramite l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane») di cui ai paragrafi 14 e 15.
12. Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni incluse nel sistema di licenze.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato VII laddove sia necessario per garantire il funzionamento corretto del sistema di licenze, per agevolare l’applicazione dei controlli doganali o laddove sia necessario al rispetto del protocollo.
14. La Commissione garantisce l’interconnessione del sistema di licenze con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito di tale sportello istituito dal regolamento (UE) n. 2022/2399.
15. Gli Stati membri garantiscono l’interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati ai fini dello scambio di informazioni con il sistema di licenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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