Art. 15
Condizioni per le esenzioni
In vigore dal 7 feb 2024
Condizioni per le esenzioni
1. Sono vietati l’importazione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi all’interno nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, l’uso o l’esportazione di contenitori non ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono, vuoti o riempiti completamente o parzialmente, fatta eccezione per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento.
Il primo comma si applica ai contenitori non ricaricabili, in particolare ai:
a)
contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti; e
b)
contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per la ricarica.
2. Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato sequestrano, confiscano, ritirano o richiamano dal mercato per smaltimento mediante distruzione i contenitori non ricaricabili di cui al paragrafo 1, lettera a). È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati in conformità del paragrafo 1.
3. Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove che confermano l’esistenza di disposizioni vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini della ricarica, in particolare identificando gli attori pertinenti, i loro impegni obbligatori e le pertinenti disposizioni logistiche. Tali disposizioni sono rese vincolanti per i distributori di contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono agli utilizzatori finali.
Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono e, su richiesta, la mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Chi fornisce contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono agli utilizzatori finali conserva le prove del rispetto delle disposizioni vincolanti di cui al primo comma per almeno cinque anni dalla fornitura all’utilizzatore finale e, su richiesta, le mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro o della Commissione.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare i requisiti per includere gli elementi che sono essenziali per le disposizioni vincolanti di cui al primo comma nella dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. È vietata l’immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono salvo se i produttori o gli importatori forniscono all’autorità competente dello Stato membro, all’atto dell’immissione sul mercato, prove attestanti che il trifluorometano ottenuto come sottoprodotto durante il processo di produzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche della materia prima per la produzione di tali sostanze, è stato distrutto o recuperato per uso successivo, impiegando le migliori tecniche disponibili.
Per fornire tali prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa:
a)
che stabilisce l’origine delle sostanze che riducono lo strato di ozono da immettere sul mercato;
b)
che identifica l’impianto di produzione di origine delle sostanze che riducono lo strato di ozono da immettere sul mercato, compresa l’identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione per la produzione di sostanze che riducono lo strato di ozono da immettere sul mercato;
c)
che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall’UNFCCC per l’incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;
d)
su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità delle sostanze che riducono lo strato di ozono prima dell’importazione.
I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dell’immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
5. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I prodotte o immesse sul mercato come materia prima, come agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, o destinate alla distruzione o alla rigenerazione, di cui agli , rispettivamente, possono essere usate unicamente a tali scopi.
I contenitori delle sostanze che riducono lo strato di ozono destinate agli usi di cui agli del presente regolamento sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all’etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e l’indicazione da usare sulle etichette di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
6. Le imprese che producono, anche come sottoproduzione o produzione secondaria, immettono sul mercato, forniscono ad un’altra persona nell’Unione o ricevono da ad un’altra persona nell’Unione sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I destinate a essere utilizzate come materia prima o agenti di processo, o destinate a essere distrutte o rigenerate, nonché le imprese che distruggono o rigenerano tali sostanze o le utilizzano come materia prima o agenti di processo, tengono registri contenenti almeno le seguenti informazioni per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, a seconda dei casi:
a)
il nome della sostanza che riduce lo strato di ozono o della miscela che contiene tale sostanza;
b)
le quantità prodotte, importate, esportate, rigenerate o distrutte durante l’anno civile in questione;
c)
le quantità fornite e ricevute durante l’anno civile in questione, per singolo fornitore o destinatario;
d)
i nomi e i dati di contatto dei fornitori o dei destinatari;
e)
le quantità utilizzate durante l’anno civile in questione, specificando l’uso effettivo; e
f)
le quantità stoccate al 1o gennaio e al 31 dicembre dell’anno civile in questione.
Le imprese conservano i registri di cui al primo comma per almeno cinque anni dopo la produzione, l’immissione sul mercato, la fornitura o il ricevimento e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione. Tali autorità competenti e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute in tali registri.
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