Art. 6

Materia prima

In vigore dal 7 feb 2024
Materia prima 1.   In deroga all’, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima. 2.   La Commissione adotta, se del caso, atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materia prima, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del protocollo, in particolare le relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo, che comprendono valutazioni delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti delle materie prime. 3.   In deroga al paragrafo 2, qualora non siano disponibili valutazioni tecniche delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti di materie prime effettuate a norma del protocollo che forniscano una base sufficiente per decidere se vietare l’uso come materia prima o meno, la Commissione effettua una propria valutazione entro il 31 dicembre 2027 sulla base di raccomandazioni scientifiche sugli usi esistenti delle materie prime, sugli impatti in termini di potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) e sulla disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle materie prime, sugli sviluppi tecnologici che comportano la disponibilità di alternative tecnicamente fattibili e sull’uso energetico, sull’efficienza, sulla fattibilità economica e sul costo di tali alternative, e adotta, se del caso, sulla base di tale valutazione, gli atti delegati di cui al paragrafo 2. 4.   L’elenco stabilito a norma del paragrafo 2 può essere aggiornato, se necessario, alla luce dei risultati delle relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione ai sensi del protocollo o delle valutazioni della Commissione stessa.
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Materia prima (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/590) — Testo vigente | Portale Normativo