Art. 4
Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono
In vigore dal 7 feb 2024
Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono
1. Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.
2. Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.
Storico versioni
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