Art. 4 · Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

Art. 4

Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

In vigore dal 7 feb 2024
Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono 1.   Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I. 2.   Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:590:oj#art-4