Art. 3

Definizioni

In vigore dal 7 feb 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «materia prima»: ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili; 2) «agenti di fabbricazione»: qualsiasi sostanza che riduce lo strato di ozono usata come agente chimico di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III; 3) «importazione»: l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo»); comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013; 4) «esportazione»: l’uscita di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo; 5) «immissione sul mercato»: l’immissione doganale in libera pratica nell’Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l’uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio; 6) «uso»: in relazione alle sostanze che riducono lo strato di ozono, il loro impiego nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività e processi di cui al presente regolamento; 7) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce sostanze che riducono lo strato di ozono all’interno dell’Unione; 8) «recupero»: la raccolta e lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono provenienti da contenitori, prodotti e apparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei contenitori, dei prodotti o delle apparecchiature; 9) «riciclo»: il riutilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate previa effettuazione di un processo di depurazione di base, quale filtrazione ed essiccazione; 10) «rigenerazione»: il ritrattamento delle sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate per ottenere prestazioni equivalenti a quelle di una sostanza vergine, tenendo conto dell’uso previsto, in impianti di rigenerazione autorizzati che dispongono di attrezzature e procedure adeguate per consentire il recupero di tali sostanze e possono valutare e attestare il livello di qualità richiesto; 11) «impresa»: la persona fisica o giuridica che esercita un’attività di cui al presente regolamento; 12) «contenitore»: un recipiente destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono; 13) «prodotti e apparecchiature»: tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono; 14) «sostanza vergine»: una sostanza che non è stata usata in precedenza; 15) «smantellamento»: l’interruzione permanente del funzionamento o dell’uso di un prodotto o di un’apparecchiatura contenente sostanze che riducono lo strato di ozono, compresa la chiusura definitiva di un impianto; 16) «distruzione»: il processo tramite il quale una sostanza che riduce lo strato di ozono è trasformata o decomposta, permanentemente e nel modo più completo possibile, in una o più sostanze stabili che non sono sostanze che riducono lo strato di ozono; 17) «stabilimento nell’Unione»: in relazione a una persona fisica, la residenza abituale di tale persona nell’Unione e, in relazione a una persona giuridica, la stabile organizzazione di tale persona nell’Unione di cui all’, punto 32), del regolamento (UE) n. 952/2013; 18) «pannello in schiuma»: una struttura costituita da strati contenenti una schiuma e un materiale rigido, come legno o metallo, collegato su uno o entrambi i lati; 19) «pannello laminato»: un pannello in schiuma ricoperto da un sottile strato di materiale non rigido, come la plastica.
Storico versioni

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