Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 7 feb 2024
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché
b)
ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
Storico versioni
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