Art. 7

Agenti di fabbricazione

In vigore dal 7 feb 2024
Agenti di fabbricazione 1.   In deroga all’, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come agenti di fabbricazione nei processi di cui all’allegato III. Tali sostanze sono utilizzate unicamente come agenti di fabbricazione nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al paragrafo 1 sono usate come agenti di fabbricazione solo nelle installazioni esistenti al 1o settembre 1997, a condizione che le emissioni di tali sostanze provenienti da dette installazioni siano trascurabili e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come agenti di fabbricazione nei processi di cui all’allegato III nelle installazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, fissando le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato III laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo.
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