Art. 9

Usi critici degli halon

In vigore dal 7 feb 2024
Usi critici degli halon 1.   In deroga all’, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per usi critici conformemente all’allegato V. Gli halon possono essere immessi in commercio e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto dalle imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per usi critici. 2.   I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi critici di cui al paragrafo 1 del presente articolo o il cui funzionamento dipende da tali halon sono smantellati entro le date limite specificate nell’allegato V. Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati conformemente all’, paragrafo 5. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi critici elencati in tale allegato entro i tempi ivi indicati o qualora esse non siano accettabili in ragione dell’effetto sull’ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell’Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale o ai sensi della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi. 4.   Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime stabilite nell’allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta di deroga che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione include obblighi di comunicazione in tali atti di esecuzione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità di halon recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di perdite e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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