Art. 24
Comunicazione dei dati da parte delle imprese
In vigore dal 7 feb 2024
Comunicazione dei dati da parte delle imprese
1. Entro il 31 marzo 2025 e successivamente ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, tramite uno strumento elettronico di comunicazione, i dati elencati nell’allegato VI per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono con riferimento all’anno civile precedente.
Gli Stati membri hanno accesso allo strumento elettronico di comunicazione delle imprese soggette alla loro competenza giurisdizionale.
Prima della comunicazione le imprese si registrano nel sistema di licenze.
2. Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad esse trasmesse conformemente al presente articolo.
3. Laddove necessario, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e i mezzi della comunicazione di cui all’allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato VI se necessario alla luce delle decisioni delle parti del protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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