Art. 25

Cooperazione e scambio di informazioni

In vigore dal 7 feb 2024
Cooperazione e scambio di informazioni 1.   Laddove necessario per garantire il rispetto del presente regolamento, le autorità competenti di ogni Stato membro, comprese le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione, cooperano tra loro, con le autorità competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi. Se per garantire una corretta attuazione del sistema doganale di gestione dei rischi è necessario cooperare con le autorità doganali, le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Se le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato o altre autorità competenti di uno Stato membro rilevano una violazione del presente regolamento ne informano l’autorità ambientale o, se non pertinente, altra autorità competente per l’applicazione di sanzioni a norma dell’. 3.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti siano in grado di accedere in modo efficiente a tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento e di scambiarle. Dette informazioni comprendono i dati relativi alle dogane, le informazioni sulla proprietà e la situazione finanziaria, eventuali violazioni della normativa ambientale, nonché i dati registrati nel sistema di licenze. Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri e della Commissione se necessario per garantire l’applicazione del presente regolamento. 4.   Le autorità competenti, quando rilevano una violazione del presente regolamento che possa interessare più di uno Stato membro, avvisano le omologhe degli altri Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le autorità competenti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato un prodotto che non rispetta il presente regolamento al fine di consentirne il sequestro, la confisca, il ritiro o il richiamo dal mercato per smaltimento. Per lo scambio di informazioni relative ai rischi doganali è usato il sistema doganale di gestione dei rischi. Le autorità doganali si scambiano tutte le informazioni d’interesse relative alle violazioni del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (23) e, se necessario, chiedono assistenza agli altri Stati membri e alla Commissione.
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