Art. 27
Sanzioni
In vigore dal 7 feb 2024
Sanzioni
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tali sanzioni siano applicate. Prima del 1o gennaio 2026 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono determinate tenendo debitamente conto di quanto segue, a seconda dei casi:
a)
la natura e la gravità della violazione;
b)
la popolazione umana o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente;
c)
le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell’impresa ritenuta responsabile;
d)
la situazione finanziaria dell’impresa ritenuta responsabile.
3. Le sanzioni comprendono:
a)
sanzioni amministrative pecuniarie in conformità del paragrafo 4; tuttavia, gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie;
b)
confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure l’impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente;
c)
divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato le sostanze che riducono lo strato di ozono o i prodotti e le apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, in caso di infrazione grave o di recidiva.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 3, lettera), sono proporzionate al danno ambientale, ove applicabile, e privano effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni. Il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie aumenta gradualmente in caso di recidiva.
In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno cinque volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno otto volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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