Art. 4

Controllo di conformità

In vigore dal 23 gen 2024
Controllo di conformità 1.   L’ECHA valuta se la domanda di un richiedente è conforme a quanto segue: a) fornisce informazioni necessarie e sufficienti a garantire la conformità all’, paragrafo 7; b) rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/2184 ed è conforme all’, paragrafi da 3 a 6, del presente regolamento. 2.   Se la domanda non soddisfa il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), l’ECHA ne comunica i motivi al richiedente. Il richiedente deve rendere conforme la domanda entro sei mesi dalla data in cui riceve la comunicazione dell’ECHA. Se la domanda non soddisfa il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), l’ECHA comunica le proprie conclusioni al richiedente. Il richiedente deve presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data in cui riceve la comunicazione dell’ECHA. 3.   Se la domanda non è conforme al paragrafo 1, la procedura si conclude e l’ECHA ne dà comunicazione al richiedente. 4.   L’ECHA informa senza indebito ritardo il richiedente in merito alla conformità della domanda, indicando la data di completamento del controllo di conformità. 5.   Il superamento del controllo di conformità non pregiudica il parere formulato dal comitato per la valutazione dei rischi a norma dell’. 6.   Se una domanda di revisione di una voce esistente si limita a indicare l’adozione di una classificazione e a un’etichettatura armonizzate a norma dell’allegato VI, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o l’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate definito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’ECHA può inoltrare tale domanda direttamente alla Commissione una volta completato il controllo di conformità. In tali casi non si applicano gli del presente regolamento. 7.   Se riceve una domanda a norma dell’, paragrafo 9, per la quale non sono disponibili informazioni aggiornate, l’ECHA può inoltrarla direttamente alla Commissione una volta completato il controllo di conformità. In tal caso, l’ non si applica. 8.   Se riceve domande cui può applicarsi l’allegato VI, sezione 1, punto 3, della decisione di esecuzione (UE) 2024/365, l’ECHA può inoltrare le parti corrispondenti della domanda direttamente al comitato per la valutazione dei rischi. In tal caso, l’ non si applica. 9.   Se l’ECHA riceve una domanda di revisione di una voce di uno degli elenchi positivi di cui all’ della decisione di esecuzione (UE) 2024/367 (5), la voce in questione rimane valida dopo la data di scadenza finché la Commissione non decide in merito alla domanda di revisione, purché quest’ultima sia presentata all’ECHA al più tardi 18 mesi prima della data di scadenza.
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