Art. 2

Notifica di intenzione

In vigore dal 23 gen 2024
Notifica di intenzione 1.   Il potenziale richiedente notifica all’ECHA l’intenzione di presentare, entro un determinato periodo di tempo, una domanda di inclusione di una sostanza di partenza, di una composizione o di un costituente negli elenchi positivi europei. A meno che il potenziale richiedente non sia un’autorità competente che presenta una domanda giustificata da motivi urgenti, la notifica deve essere trasmessa nei 12 mesi che precedono la presentazione della domanda. 2.   L’ECHA conferma l’avvenuto ricevimento della notifica di intenzione.
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