Art. 1
Definizione
In vigore dal 23 gen 2024
Definizione
Ai fini del presente regolamento si applica la definizione seguente:
1)
«materiale di calibrazione»: campione fisico rappresentativo di una sostanza di partenza o di un costituente cementizio organico oggetto di una domanda in conformità del presente regolamento, usato per la calibrazione di uno strumento o di una procedura di misurazione.
Storico versioni
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