Art. 11

Cambiamento del notificante o del richiedente

In vigore dal 23 gen 2024
Cambiamento del notificante o del richiedente 1.   Un potenziale notificante può assumere il ruolo di notificante ai sensi dell’ di comune accordo con un notificante esistente, prima della presentazione della domanda. 2.   Un potenziale richiedente può assumere il ruolo di richiedente di comune accordo con un richiedente esistente, prima che il richiedente riceva il progetto di parere formulato a norma dell’, paragrafo 2. 3.   La notifica di cui ai paragrafi 1 o 2 è presentata congiuntamente all’ECHA dai notificanti o dai richiedenti esistenti e potenziali.
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