Art. 13

Altri obblighi del richiedente

In vigore dal 23 gen 2024
Altri obblighi del richiedente 1.   Il richiedente deve collaborare con l’ECHA. Su richiesta dell’ECHA, il richiedente fornisce un rapporto completo di studio per tutti gli studi oggetto della domanda. Risponde inoltre alle domande dell’ECHA senza indebito ritardo. 2.   Entro due mesi dalla pubblicazione di un parere del comitato per la valutazione dei rischi in merito all’inclusione, al mantenimento o alla modifica di una voce in uno degli elenchi positivi europei, il richiedente fornisce alla Commissione un materiale di calibrazione della propria sostanza di partenza o del proprio costituente cementizio organico, o un campione rappresentativo della composizione accettata di materiali metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici. 3.   Dopo la decisione della Commissione di includere una voce in uno degli elenchi positivi europei, il richiedente tiene a disposizione tutte le informazioni di cui ha avuto bisogno per svolgere le proprie mansioni a norma del presente regolamento per almeno 20 anni dalla data di revoca o scadenza dell’autorizzazione. Il richiedente comunica le informazioni di cui al primo comma o, su richiesta, le mette senza indugio a disposizione delle autorità competenti del paese in cui è stabilito o dell’ECHA. Qualora un richiedente cessi la propria attività o trasferisca tutte o parte delle sue operazioni a un terzo, il responsabile della liquidazione dell’impresa del richiedente o il soggetto che si assume la responsabilità delle operazioni in questione è vincolato dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in luogo del richiedente.
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Altri obblighi del richiedente (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/369) — Testo vigente | Portale Normativo