Art. 10
Riservatezza
In vigore dal 23 gen 2024
Riservatezza
1. Le informazioni comunicate all’ECHA non sono considerate riservate e possono essere rese pubbliche.
2. In deroga al paragrafo 1, si considerano riservate e non possono essere rese pubbliche:
a)
le informazioni relative all’identificazione di un richiedente nel caso di un rappresentante designato;
b)
le informazioni sul processo di fabbricazione di una sostanza di partenza, una composizione o un costituente cementizio organico o sul processo di fabbricazione in cui questi sono coinvolti;
c)
le informazioni su eventuali collegamenti tra operatori della stessa catena di approvvigionamento;
d)
le informazioni trasmesse all’ECHA da un altro organo o organismo dell’Unione o da uno Stato membro che le ha trattate come informazioni riservate;
e)
le informazioni su un’impurezza, a meno che questa non sia una specie chimica pertinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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