Art. 10 · Riservatezza

Art. 10

Riservatezza

In vigore dal 23 gen 2024
Riservatezza 1.   Le informazioni comunicate all’ECHA non sono considerate riservate e possono essere rese pubbliche. 2.   In deroga al paragrafo 1, si considerano riservate e non possono essere rese pubbliche: a) le informazioni relative all’identificazione di un richiedente nel caso di un rappresentante designato; b) le informazioni sul processo di fabbricazione di una sostanza di partenza, una composizione o un costituente cementizio organico o sul processo di fabbricazione in cui questi sono coinvolti; c) le informazioni su eventuali collegamenti tra operatori della stessa catena di approvvigionamento; d) le informazioni trasmesse all’ECHA da un altro organo o organismo dell’Unione o da uno Stato membro che le ha trattate come informazioni riservate; e) le informazioni su un’impurezza, a meno che questa non sia una specie chimica pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:369:oj#art-10